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Studio Catizone

UN PERSONAGGIO IN CERCA D’AUTORE – IL CSE

Ancora in questi giorni, malgrado gli infortuni e i disastri che stanno ferendo i cantieri nel nostro Paese, la disciplina dettata in materia dal TUSL continua ad essere al centro di equivoci destinati a pesare negativamente sull’applicazione del Titolo IV, Capo I, D.lgs. n. 81/2008 e dunque, di riflesso, sulla efficacia delle ulteriori garanzie introdotte da norme più recenti, ivi incluso lo stesso D.l. n. 19/2024 convertito nella Legge n. 56/2024 sulla patente a crediti.

 

Un personaggio centrale nei cantieri è il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), definito dall’art. 89, comma 1, lettera f), come “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92”. A sua volta, l’art. 90, ai commi 4-7, stabilisce che il CSE, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98, è designato prima dell’affidamento dei lavori dal committente (o dal responsabile dei lavori) “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea”, e ciò “anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese”, e che il suo nominativo è comunicato alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Con l’avvertenza che il committente o il responsabile dei lavori ha la facoltà di sostituire il CSE designato e, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, la facoltà sia di svolgere le funzioni di CSE, sia di sostituirlo personalmente.

 

Fondamentale, beninteso, è l’art. 92 che descrive dettagliatamente, al comma 1, sei obblighi del CSE, nonché, al comma 2, un settimo obbligo, quello di redigere il PSC1 e l’apposito fascicolo nell’ipotesi in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, tranne che nel caso di lavori di manutenzione ordinaria. Obblighi, tutti, sanzionati con l’arresto o l’ammenda dall’art. 158, comma 2, lettere a) e b). Obblighi -non tutti, ma solo i primi cinque previsti nelle lettere a), b), c) d) ed e)- il cui adempimento è sottoposto a verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori.

 

Il fatto è che gli obblighi facenti capo al coordinatore, e sottoposti al vaglio critico del committente (o del responsabile dei lavori), non finiscono di far discutere. La Sez. IV sostiene prevalentemente che “il coordinatore per l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto” (così, ancora da ultimo,

 

Cass., sez. pen., 8 luglio 2024, n. 26802, nonché, tra le tante, Cass., sez. pen., 2 settembre 2022, n. 32233, relativa alla morte di un sub durante lavori di recupero di un relitto eseguiti a seguito del naufragio della nave da crociera Costa Concordia).

 

Ciò non toglie che talora la stessa Sez. IV si smentisca, e affermi che “la norma, nel definire il perimetro di intervento del coordinatore, non richiede la concomitante presenza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza”. Di qui una conclusione dirompente: “la responsabilità del coordinatore e i suoi compiti di alta vigilanza non sono limitati al governo del solo rischio interferenziale, essendo tenuto al generale controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, indipendentemente dalla circostanza che, al momento dell’infortunio, si trovasse ad operare una sola impresa” (Cass., sez. pen., 12 luglio 2023, n. 30167). Ma non basta. Nelle pronunce favorevoli alla tesi maggioritaria, la Sez. IV introduce un’eccezione. Fa salvo, infatti, l’obbligo -previsto dall’art. 92, comma 1, lettera f), D.lgs. n. 81/2008- “di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate”. Come in una sentenza attinente a infortunio causato dal crollo della struttura in metallo ground support allestita in vista del concerto di una nota cantante: “l’art. 92, comma 1, lettera f), D.lgs. n. 81/2008 costituisce “una vera e propria norma di chiusura che, al di là degli obblighi di alta vigilanza previamente indicati dalla lettera a) alla lettera d), questi sì direttamente correlati al rischio di interferenze tra le diverse realtà lavorative, impone comunque al coordinatore un obbligo più generale di sospensione delle lavorazioni ogni qualvolta abbia contezza di una siffatta situazione di pericolo” (Cass., sez. pen., 20 aprile 2021, n. 14636). E da un concerto all’altro. Identiche parole si leggono in Cass., sez. pen., 19 ottobre 2023, n. 42845, a proposito di infortuni accaduti per il crollo della struttura in metallo ground support montata in vista del concerto di un altro noto cantante.

 

Dunque, i fautori del “rischio interferenziale” hanno messo in luce che, a differenza dell’obbligo della lettera f), gli obblighi indicati dalla lettera a) alla lettera d), e, pertanto, ivi compreso quello della lettera b), sono “direttamente correlati al rischio di interferenza”. Solo che a lungo andare si sono resi conto che un altro obbligo del CSE ostacolava l’accoglimento della propria interpretazione: proprio l’obbligo contemplato nella lettera b) (“verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed

 

alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”). Ed allora in alcune pronunce hanno allargato il ventaglio delle “eccezioni”. Come in Cass., sez. pen., 18 aprile 2023, n. 16305: “La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate” (vd. anche Cass., sez. pen., 8 maggio 2024, n. 18040).

 

Arduo, in questo quadro tutt’altro che lineare, non ricordare che, in forza dell’art. 92, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 81/2008, spetta al CSE verificare, “con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”. Azioni, dunque, non solo di “coordinamento”, ma anche di “controllo”. Parole che in passato indussero ad affermare che “le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori” (così, per tutte, Cass., 11 aprile 2016, n. 14470).

 

In linea, del resto, con l’ispirazione sottostante a Corte di Giustizia Europea, Sez. I, Sentenza del 25 luglio 2008, in causa C. 504/06, Commissione CE c. Repubblica Italiana: “Al coordinatore in materia di sicurezza e di salute vengono attribuiti, ai sensi dell’art. 5, lett. b) e c), della direttiva 92/57, obblighi specifici durante la progettazione dell’opera, quali la predisposizione di un piano di sicurezza e di salute o di un fascicolo specifico in relazione a eventuali lavori successivi. D’altra parte, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/57, al medesimo spetta, durante la realizzazione dell’opera, in particolare di assicurare l’effettivo rispetto da parte dei datori di lavoro dei loro obblighi nei confronti dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute nelle diverse fasi di progettazione e di realizzazione dell’opera”. 

 

Pubblicazione sulla rivista SINTESI – Agosto 2024