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Studio Catizone

Pensioni e previdenza – Parte 7°

FACOLTA’ DI RISCATTI

A FINI PENSIONISTICI

DI PERIODI

NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

 

DESTINATARI

La facoltà di riscatto può essere esercitata a domanda dell’interessato – così come dai suoi superstiti ovvero da parenti o affini entro il secondo grado – a condizione che questi:

  • iscritto presso una delle Gestioni previdenziali di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)
  • sia privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
  • non sia già titolare di pensione

La facoltà di riscatto può riguardare un periodo massimo complessivo, anche non continuativo, non superiore a 5 anni

 

OGGETTO DI RISCATTO

Possono formare oggetto di riscatto nelle più soprarichiamate forme assicurative i periodi compresi tra l’anno della prima e dell’ultima contribuzione comunque accreditata, purchè:

  • siano antecedenti al 1° gennaio 2024
  • non siano già soggetti ad obbligo contributivo e non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

 

ONERE CONTRIBUTIVO

L’onerosità del riscatto è determinata ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 in applicazione delle aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime previdenziale nel quale opera il riscatto alla data di presentazione della domanda.

A tal fine è considerata la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nel corso dei 12 mesi meno remoti che precedono la data di presentazione della domanda. Resta inteso che tale retribuzione imponibile è rapportata al periodo oggetto di riscatto ed è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

 

INTERVENTO DATORE DI LAVORO

L’onere del riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro del lavoratore interessato, destinando alla forma assicurativa i premi di produzione che a questi competono.

In tale ipotesi, l’onere sostenuto dal datore di lavoro:

  • è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
  • non costituisce reddito di lavoro dipendente, in quanto considerato quale elemento della contribuzione previdenziale e assistenziale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

COMPETENZA E VERSAMENTO

  • L’onere per il riscatto può essere versato all’individuato regime previdenziale
  • Piano di rateazione di un numero di rate non superiore a120
  • Ciascuna rata non può essere d’importo inferiore a euro 30,00

Nel caso di rateizzazione il piano di rateazione NON è soggetto all’applicazione di interessi di rateizzazione.

 

LA RATEAZIONE NON È AMMESSA QUANDO

  • mira all’immediata liquidazione del trattamento di pensione, diretta o indiretta,
  • sia determinante ai fini dell’accoglimento della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari

 

BASE IMPONIBILE

  • La misura dell’onere è determinata assumendo come base imponibile contributiva quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda di riscatto
  • è rapportata al periodo oggetto della domanda, con l’applicazione delle aliquote contributive vigenti alla data di presentazione della domanda
  • Qualora detta domanda sia presentata in concomitanza del piano di rateazione l’importo residuo è versato in un’unica soluzione.
  • L’onere del riscatto è deducibile dall’imposta sui redditi

 

TERMINI E DECORRENZA

  • La domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2025
  • e il periodo riscattabile non può superare i cinque anni, anche non continuativi, compresi tra l’anno del primo contributo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditati.
  • I periodi ì riscattati sono parificati, a tutti gli effetti pensionistici, ai periodi di lavoro.
  • Non è, pertanto, consentito il riscatto a coloro che sono titolari di un trattamento pensionistico diretto.
  • L’eventuale successiva acquisizione di un’anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996 comporta l’annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.