Pensioni e previdenza – Parte 5°
LAVORATORI COSIDDETTI
«CONTRIBUTIVI»
La Legge di Bilancio 2024, all’art. 1, comma 125
MODIFICA
i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia
NONCHE’
la misura del trattamento pensionistico anticipato spettante ai lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995
IMPORTO SOGLIA
L’importo-soglia al quale è subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia è diminuito da
- 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale attuale all’1,0
- A questo valore occorre fare riferimento per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi.
Questo limite non si applica con il compimento dei 71 anni, sempre che vi siano almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
PENSIONAMENTO ANTICIPATO
Cambia anche la disposizione per il pensionamento anticipato attualmente consentito ai soggetti con requisito anagrafico di 64 anni e anzianità contributiva effettiva pari ad almeno 20 anni, alle nuove condizioni previste dall’art. 1, comma 125, lett. b), nn. 1) e 2), della legge n. 213/2023 in esame.
IMPORTO SOGLIA |
3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini |
2,8 volte per le donne con un figlio |
2,6 volte per le donne con almeno due figli |
IMPORTO PROVVISORIOASSEGNO SOCIALE |
ANNO 2023 euro 507,03 per 13 mensilità |
ANNO 2024 euro 534,41 per 13 mensilità |
IL VALORE LORDO MASSIMO
DEL TRATTAMENTO ANTICIPATO
5 VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO DEL REGIME GENERALE INPS
Il limite trova applicazione fino al compimento del requisito ordinario per il pensionamento di vecchiaia -attualmente pari a 67 anni – anche nei casi in cui il regime pensionistico di appartenenza preveda un requisito anagrafico diverso per la pensione di vecchiaia.
Decorrenza del trattamento
Il trattamento anticipato decorre dal quarto mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti.