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Studio Catizone

Pensioni e previdenza – Parte 4°

APE SOCIALE

 

In forza dell’art. 1, comma 136 è esteso sino al 31 dicembre 2024 la fase sperimentale della misura denominata “Ape sociale”, da diritto a beneficiare di un’indennità sino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista.

Il lavoratore ha diritto a beneficiare di un’indennità sino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per accedere al trattamento di pensione di vecchiaia

 

CONDIZIONI

stato di disoccupazione a seguito:

  • cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 66, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • assistono, da almeno sei mesi al momento della richiesta, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • sia un lavoratore subordinato che al momento della decorrenza dell’indennità sia in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni e la cui professione sia inclusa nel novero delle attività di cui all’Allegato C alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*) e svolga da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

 

L’INDENNITÀ ECONOMICA MENSILE

  • è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accoglimento della domanda
  • non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo
  • bensì solo con i redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite lordo annuo di euro 5.000,00

 

DIRITTO ALLA FRUIZIONE

  • non debba percepire alcuna prestazione per la disoccupazione e debba vantare un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  • assista da almeno sei mesi  il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente con disabilità in situazione di gravità i cui genitori o il coniuge abbiano compiuto il 70mo anno d’età oppure siano a loro volta affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • risulti ridotta la capacità lavorativa in misura superiore o uguale al 74% e possa vantare un’anzianità contributiva di almeno 30 anni alla luce dell’accertamento condotto dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile
  • sia un lavoratore subordinato in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni e la cui professione sia inclusa nel novero delle attività di cui all’Allegato C alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e svolga da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

 

Destinatari

Sono i lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni cosiddette “gravose”, di cui all’Allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234

 

DESTINATARI

  • professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  • tecnici della salute;
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  • operatori della cura estetica;
  • professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  • artigiani, operai specializzati e agricoltori;
  • conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  • operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  • conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  • conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  • operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  • conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  • conduttori di mulini e impastatrici;
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  • operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  • portantini e professioni assimilate;
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.