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Studio Catizone

Pensioni e previdenza – Parte 3°

OPZIONE DONNA

L’art. 1, comma 138 apporta modificazioni ai requisiti previsti di cui all’art. 16, comma 1-bis, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 ai fini dell’accesso al trattamento di pensione anticipato “opzione donna”, senza modificare il meccanismo giuridico di funzionamento dell’istituto.

 

REQUISITI DI ACCESSO

Il diritto ad accedere a tale trattamento di pensione anticipata, determinato applicando le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, è riconosciuto alla lavoratrice che entro il 31 dicembre 2023 abbia

1) Maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni

2) Raggiunto un’età anagrafica di almeno 61 anni, in luogo del sessantesimo anno d’età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2022.

3) Tale requisito è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, qualora la lavoratrice

 

CONDIZIONI DA INTENDERSI TRA LORO ALTERNATIVE

– Assista, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità in situazione di gravità, certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

– Assista un parente o un affine di secondo grado convivente e con disabilità in condizione di gravità i cui genitori o il coniuge abbiano compiuto il settantesimo anno d’età oppure siano anch’essi colpiti da una patologia invalidante o siano deceduti o mancanti;

 – Abbia una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno il 74% e accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;

 – Sia stata licenziata o risulti essere in forza presso un’impresa per la quale è stato attivato un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura a ciò deputata ai sensi dell’art. 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 In tal caso, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli..

 

DECORRENZA DELL’ASSEGNO DI PENSIONE

Alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, le lavoratrici dipendenti e autonome ricevono la pensione trascorsi

  1. 12 mesi dalla data di maturazione, se il trattamento è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti
  2. b) 18 mesi dalla data di maturazione, se il trattamento è a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

 Non sono apportate modificazioni né al sistema di calcolo del trattamento pensionistico né alle disposizioni già vigenti al 31 dicembre 2023 in tema di decorrenza del trattamento stesso