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Studio Catizone

Pensioni e previdenza – Parte 2°

PENSIONAMENTO ANTICIPATO E ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA

 

L’art. 1, comma 521, opera una riduzione dell’ambito temporale d’applicazione del disposto di cui all’art. 15, comma 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, prevedendo che al requisito contributivo stabilito per accedere al trattamento di pensione anticipata sono applicati gli adeguamenti alla speranza di vita sin dal 1° gennaio 2025 anziché dal 1° gennaio 2027.

La riduzione anzidetta è altresì stabilita con riguardo ai lavoratori precoci che, potendo far valere un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di cui almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del diciannovesimo anno di vita possano accedere al trattamento di pensione anticipata con 41 anni di contribuzione.

 

Requisiti soggettivi

Fermo restando che con riferimento a detti lavoratori l’accesso al pensionamento anticipato è ammesso quando sussistano gli ulteriori requisiti soggettivi individuati dall’art. 1, comma 199, lettere a-d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche con riferimento a detti lavoratori gli incrementi dell’età pensionabile derivanti dall’aumento della speranza di vita saranno operanti sin dal 1° gennaio2025 anziché dal 1° gennaio 2027.

Non ha subìto modificazione alcuna disposizione ai sensi della quale il diritto alla decorrenza del trattamento di pensione anticipata è conseguito solo quando siano trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva.