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Studio Catizone

Il lavoro domestico

Il lavoro domestico esclude sempre le responsabilità del datore di lavoro per infortuni subiti dal lavoratore come previsto dall’art. 3, co. 1 del d.lgs.n. 81/2008, TUSL, (Testo Unico Sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro).

 
Il lavoro domestico esercitato dalle Colf e Badanti riveste sempre maggiore importanza nel campo della tutela della Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro. Nonostante il 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐨 estenda la valenza di applicazione a tutti i lavoratori sono proprio 𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐜𝐨.𝟒 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐫𝐭. 𝟑, 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.
 
La Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n. 24901 del 7 luglio ha condannato un Committente di un Lavoratore infortunato che nell’esercizio della Sua attività lavorativa come badante svolgeva mansioni di giardinaggio. In definitiva 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐯𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚.
 
La Suprema Corte ha intravisto 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐨𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 #lavoro #salute delle doverose misure di prevenzione in quanto avrebbero dovuto far capo ad altra attività disciplinata da specifico rapporto di lavoro.
Ciò che rileva è il concreto esercizio dei poteri di datore di lavoro da parte degli imputati nei confronti dell’infortunato, considerato operaio tuttofare, da cui 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚𝐯𝐚 𝐥’𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐜𝐚 e la personalità morale del lavoratore (ex artt. 2087).
 
 
𝗟’𝗘𝘀𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶 𝗮𝗶𝘂𝘁𝗮 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗻 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲.

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