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Studio Catizone

Pensioni e previdenza – Parte 8°

INCENTIVI AL TRATTENIMENTO

IN SERVIZIO DEI LAVORATORI

 

  • L’art. 1, comma 140 introduce nell’art. 1, comma286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 un espresso rinvio alla disciplina vigente in tema di pensione anticipata flessibile, stabilendo che il lavoratore che abbia maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione “quota 103” può rinunciare all’accredito contributivo della quota della contribuzione di previdenza posta a proprio carico.
  • Il requisito contributivo può essere raggiunto considerando la contribuzione obbligatoria
  • i) versata a qualsiasi titolo
  • ii) accreditata, «fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico» (Inps, circolare 10 marzo 2023, n.27).
  • L’importo corrispondente alla suddetta quota di contribuzione è corrisposto al lavoratore e costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917