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Studio Catizone

Pensioni e previdenza – Parte 1°

QUOTA 103

L’art. 1, comma 139
della Legge 30 Dicembre 2023, n. 213
Estende  al 31 dicembre 2024 l’ambito temporale di applicazione dell’art. 14.1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
seppur con significative variazioni

 

NORME IN MATERIA DI «ADEGUAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA».

Il lavoratore iscritto all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps nonché alla Gestione separata ha titolo ad accedere al trattamento di pensione cosiddetta  Quota 103.

Gazzetta Ufficiale n. 303, serie generale, del 30 dicembre 2023, suppl. ord. n. 40. Art. 12, comma 12-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e D.M. 18 luglio 2023,

 

 

QUOTA 103

Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per l’intero periodo d’anticipo del pensionamento rispetto al momento di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Con riferimento alla pensione anticipata flessibile, sono introdotte modificazioni di rilievo anche in relazione alla decorrenza del trattamento, distinguendo le ipotesi di conseguimento del diritto alla pensione

  1. i) entro il 31 dicembre 2023, il diritto al trattamento pensionistico si perfeziona una volta che siano trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti
  2. ii) ovvero nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, il diritto matura solo quando siano trascorsi sette mesi dal loro raggiungimento.

È peraltro invariata la disposizione per effetto della quale il conseguimento dei requisiti soggettivi per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile non consente comunque al lavoratore di beneficiare della prestazione denominata “isopensione”.

Ferme restando le modificazioni apportate dall’art. 1, comma 139, che peraltro non comportano alcuna variazione al regime di incumulabilità del trattamento di pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo di cui all’art. 14.1, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, devono intendersi confermate, ove compatibili con il nuovo assetto normativo, le precisazioni già rese in sede di prassi.

 

 

REGIME FISCALE

La pensione anticipata flessibile è liquidata secondo il sistema contributivo, quando abbia un’età anagrafica di almeno 62 anni e possa vantare un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Qualora gli anzidetti requisiti soggettivi siano raggiunti entro il 31 dicembre 2024, il lavoratore può in ogni caso esercitare il diritto al pensionamento anche successivamente a detto termine. In relazione al lavoratore che abbia maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2023, il trattamento di pensione anticipata flessibile non può superare il valore lordo mensile pari a cinque volte il trattamento minimo di pensione per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia.

Diversamente, dicasi con riguardo al lavoratore che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile entro il 31 dicembre 2024, in tal caso, il trattamento di pensione è determinato secondo le sole regole di calcolo del sistema contributivo e il suo valore lordo non può superare il limite pari a quattro volte il trattamento minimo di pensione (euro 2.394,44).

 Il trattamento liquidato in base al “sistema contributivo integrale concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati, gestiti dall’Inps.

Il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli da lavoro autonomo occasionale che sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

 

CONDIZIONE PER LA FRUIZIONE

  • il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180
  • il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento della maturazione del diritto a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. (2)

 

CUMULO PENSIONISTICO

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, gli iscritti a due o più delle citate Gestioni previdenziali possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle stesse Gestioni amministrate dall’Inps, fermo restando che l’esercizio della facoltà deve interessare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le Gestioni che, ciascuna per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Si ricorda che, per quanto attiene la pensione anticipata maturata nel 2023 l’importo della pensione stessa può essere erogato solo per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento pensionistico minimo e ciò per tutte le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto sarebbe maturato secondo il regime ordinario.

 

 

DECORRENZA

Si amplia, inoltre, la “finestra” per la decorrenza del trattamento pensionistico

 

 

LAVORATORI PRIVATI

non può essere anteriore al primo giorno dell’ottavo  mese successivo a quello di maturazione dei requisiti medesimi

 LAVORATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

primo giorno dopo la data di compimento del nono mese successivo alla suddetta maturazione, con presentazione della domanda di collocamento a riposo di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi nel caso di dipendenti pubblici

 

 

Differenze al trattamento tra lavoratori del  Pubblico e del  Privato

  • i lavoratori del settore privato che hanno maturato i requisiti per “Quota 103” nel corso del 2023 conseguono il diritto al trattamento a decorrere dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti
  • mentre i dipendenti pubblici lo conseguono dal primo giorno dopo la data di compimento del settimo mese successivo alla maturazione.
  • Vige la facoltà del lavoratore di rimanere in servizio e chiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota di contribuzione alla Gestione pensionistica a carico del dipendente stesso, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito ai fini pensionistici